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Il Tribunale di Milano (sentenza 12.03.2015) ha elencato 3 principali casi, in presenza anche di uno solo dei quali la segnalazione può essere vittoriosamente contestata tornando a essere finanziabili: 

  • Quando la segnalazione CRIF Centrale Rischi Banca Italia avviene trascorso diverso tempo dall’istituzione della mora;
  • Quando la segnalazione CRIF Centrale Rischi Banca Italia viene effettuata in presenza di tentativi di mediazione e conciliazione da parte del cliente;
  • Quando la segnalazione CRIF Centrale Rischi Banca Italia viene fatta al cliente dopo la nascita della sua situazione di mora presso l’ente, ma, prima della segnalazione, il cliente aveva ricevuto da un altro ente un ingente finanziamento.

Per convenzione le consulenze di prevalutazione sulla validità di intraprendere le azioni legali per ottenere la cancellazione sono gratuite (i rifiuti non dovranno essere motivati).

Luigi Iovino