Considerata la gravità delle mie denunce, per offrire a chi legge, spero anche magistrati, un conforto documentale non sospettabile di essere di parte, e, non volendo infierire sulla mia controparte (non c'é nè alcun bisogno) vi offro la ricostruzione dell'iter processuale fatta dalla Suprema Corte di Cassazione prima di elencare i motivi della decisione che poi, accogliendo come fondati tutti i nostri motivi di Ricorso, ha cassato la sentenza di II° grado obbligandoci a rifare l'Appello, che oggi abbiamo in corso con il procedimento R.G. 2958/12.
Naturalmente, la ricostruzione fatta dalla Corte di Cassazione è una ricostruzione asettica, che non entra nel merito dei tentativi di sviamento giudiziari posti in essere dalla nostra controparte, delel violenze che ci hanno costretto a subire con estorsione dopo avver ottenuto in favore la decisione del giudice di 1° grado mentre mancavano e mancano, e non saranno mai conseguibili i prosupposti sui quali in giudice ha fondato quella decisione in quanto il condono è stato rigettato e per gli immobile decretata la demolizione (ancorchè eseguita), il che getta un fascio di luce sul falso perpetrato dal giudice Mauro Criscuolo in 1° Grado, e apre uno scenario di sospetti per i giudici di 2° grado, che tacerono su un evidente tentativo di frode processuale consumato dalla ns controparte ancorchè foriero di risultati.
Ho sempre nutrito il sospetto che glli sviamenti processuali procurati dalla controparte non sono mai stati fondamentali nelle decisioni sbagliate dei giudici in quanto ero riuscito a denunciarli in corso d'opera, e che i magistrati hanno dovuto imporre errori propri per assicurare alla nostra controparte l'impunità che gli occorreva nel mentre gli ex coniugi Ferlaino/Boldoni (prima uniti anche dal matrimonio ed ora solo dalla associazione a delinquere con altri) potessero macchinare e porre in essere la esterovestizione fittizia dei capitali e dei beni oggi e la maxievasione fiscale oggi indagata dalla Procura di Napoli, ma solo per denuncia del MROS elvetico, altrimenti, con buona probabilità l'avrebbero fatta franca alla grande loro e i mandanti originari della costruzione abusiva di via Strettola, Casalnuovo (NA).
La lettura della sentenza di Cassazione n° 7632/2011, come sottolineata per evidenziare l'onestà delle nostre richieste rispetto alla disonestà delle richieste di controparte (sussumibile premettendo quanto la controparte conosceva a monte dell'inizio della contestazione giudiziaria) contsente di verificare quali intenzioni prevaricatorie ha sempre avuto la ns controparte e come, con depistaggi ha tentato di inquinare i procedimenti giudiziari, poi decisi autonomamente dai magistrati con errori determinati da loro omissione e/o volontà e non dagli atti in causa o dalle pretese della controparte.
Sentenza favorevole Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7632/211
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Cronistoria, con PDF, di 25 anni di reati ai danni di Amministrazioni Pubbliche e privati..
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