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Con riferimento alla validità dei contratti di credito al cui interno sono state rilevate clausole nulle la Corte di Giustizia Europea con la sentenza 31 marzo 2022, C-472/20 statuisce i seguenti prncipi di diritto: 

«1) La Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che l’effetto utile delle disposizioni di quest’ultima non può essere garantito, in mancanza di una norma di diritto nazionale di natura suppletiva che disciplini una situazione siffatta, dal solo parere non vincolante dell’organo giurisdizionale supremo dello Stato membro interessato che indichi ai giudici di grado inferiore l’approccio da seguire per dichiarare che un contratto sia valido o abbia prodotto i suoi effetti tra le parti, nel caso in cui tale contratto non possa sussistere a causa del carattere abusivo di una clausola relativa al suo oggetto principale.

2) La Direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a che il giudice nazionale competente decida di rimettere le parti di un contratto di finanziamento nella situazione in cui si sarebbero trovate se tale contratto non fosse stato stipulato per il fatto che una clausola di detto contratto relativa al suo oggetto principale deve essere dichiarata abusiva in forza di tale direttiva, fermo restando che, se tale ripristino si rivela impossibile, a lui spetta vigilare affinché il consumatore si trovi in definitiva nella situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita.».

 

La sentenza: